Sez. 3, Sentenza n. 6123 del 12/05/2000 (Rv. 536464 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Vendita di immobile gravato da ipoteca non dichiarata - Effettività del pregiudizio - Onere della prova - Conseguenze.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Agli effetti dell'azione di risarcimento dei danni, il terzo acquirente di immobili ipotecati - cui l'art.2858 cod. civ. attribuisce il diritto potestativo di pagare i creditori iscritti ovvero di rilasciare i beni ovvero di liberarli dalle ipoteche - deve dimostrare di avere effettivamente tenuto una di tali condotte, dovendosi distinguere in mancanza di prova di un effettivo pregiudizio, tra pericolo di danno e pericolo che determina un danno attuale come nel caso di impossibilità o di ritardo nel rivendere il bene a terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2858
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)