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Sez. 3, Sentenza n. 10072 del 27/04/2010 (Rv. 612602 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Danno futuro - Liquidazione - Certezza - Esclusione - Criterio della rilevante probabilità - Sussistenza - Diminuzione patrimoniale - Naturale sviluppo di fatti accertati e sintomatici - Necessità - Fattispecie in tema di responsabilità professionale di notaio.
Stato
decisa il 2010-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612602-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI

Il risarcimento del danno futuro, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità professionale del notaio, pur avendone riconosciuto la negligenza, in relazione alla compravendita di un immobile gravato da ipoteca per il quale l'istituto di credito aveva richiesto all'acquirente il pagamento della frazione di mutuo rimasta insoluta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2858

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)