Sez. 2, Sentenza n. 5979 del 22/06/1994 (Rv. 487153 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - Pericolo di rivendica | Configurabilità - Requisiti - Fallimento dal dante causa del promissario venditore di un immobile - Astratta possibilità di conseguente revocatoria fallimentare - Sospensione della propria prestazione da parte del promissario acquirente - Legittimità - Esclusione.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Evizione (garanzia per) - Pericolo di rivendica
Il fallimento del dante causa del promissario venditore di un immobile, con l'astratta possibilità di conseguente revocatoria fallimentare, non giustifica, di per sè, l'esercizio, da parte del promissario acquirente, della facoltà di sospendere, ai sensi dell'art. 1481 cod. civ., l'esecuzione della propria prestazione, trattandosi di facoltà che, sebbene concessa anche in presenza di pretese del terzo sull'oggetto del contratto, presuppone non il mero timore delle medesime, bensì che risulti concretamente la volontà del terzo di promuovere azioni volta ad ottenere il riconoscimento dei suoi asseriti diritti sul bene e che la detta sospensione non sia contraria a buona fede, ricorrendo tale condizione allorché il pericolo di azioni siffatte si connoti per serietà e concretezza, sì da escludere la presenza di un pretesto dell'obbligato per rifiutare l'adempimento dovuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1481, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)