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Sez. 2, Sentenza n. 1574 del 24/02/1999 (Rv. 523580 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI | Sospensione cautelativa della prestazione - Facoltà - Presupposti - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523580-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI

L'eccezione dilatoria prevista dall'art. 1461 cod. civ. consiste nel potere, attribuito ad una delle parti del rapporto obbligatorio con prestazioni corrispettive, di sospendere in modo legittimo l'esecuzione della propria prestazione, bloccando temporaneamente l'attuazione dell'altrui pretesa, in presenza di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell'altra parte, tale da mettere in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. Un tale potere non è circoscritto al caso in cui una delle due obbligazioni corrispettive debba essere adempiuta prima dell'altra, ed il pericolo deve connotarsi per serietà e concretezza e deve risultare attuale e non già soltanto ipotizzabile in futuro, anche quando la controprestazione non sia ancora scaduta. Ai fini della sospensione della esecuzione della prestazione - peraltro - anche un dissesto delle condizioni economiche intervenuto prima della stipulazione del contratto può assumere rilevanza, purché l'altro contraente sia venuto a conoscenza di ciò solo dopo la stipulazione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)