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Sez. L, Sentenza n. 2245 del 08/03/1994 (Rv. 485614 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di vecchiaia - In genere | Tariffa prevista per i riscatti richiesti dai lavoratori - Applicazione nei casi di rendita differita per l'assicurato ancora in servizio riscattante il periodo di laurea per la pensione di anzianità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485614-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di vecchiaia - In genere

In relazione alle disposizioni dei decreti ministeriali del 27 gennaio 1964 e 19 febbraio 1981, che determinano ai sensi dell'art. 13 comma sesto, della legge 12 agosto 1962 n. 1338 le tariffe per il calcolo della riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa, la tariffa prevista per i riscatti richiesti dai lavoratori che con il periodo utile maturerebbero il diritto alla pensione di vecchiaia trova applicazione anche nei casi di rendita differita, nei quali l'assicurato, ancora in attività di servizio, abbia presentato istanza di riscatto del periodo di laurea per acquisire in futuro la pensione di anzianità.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 17/01/1964, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, DM Lavoro e previdenza sociale 12/02/1981

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)