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Sez. L, Sentenza n. 1346 del 22/02/1990 (Rv. 465475 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI - CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465475-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI - CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA - CRITERI.*

Con riguardo alla facoltà, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, di ricongiungere, presso la gestione d'iscrizione del lavoratore al momento della domanda, le diverse posizioni assicurative del medesimo, il calcolo della riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, va effettuato, nel caso in cui il lavoratore abbia già raggiunto, al momento della domanda, il requisito contributivo minimo per la pensione di anzianità, benché non l'abbia ancora richiesta né possa godere della pensione di vecchiaia, non in base alle tariffe previste dal d.m. 27 gennaio 1964 ma in base alle tariffe previste dal d.m. del 19 febbraio 1981, anche nel caso di chiamata anteriore a tale data, atteso in particolare sia che, con l'espressione "requisiti per il conseguimento di pensione" (di sola vecchia secondo il d.m. del 1964, di vecchiaia ed anzianità secondo quello del 1981), non si esige il godimento in atto della pensione ma solo il raggiungimento dei requisiti minimi di età contribuzione ed attività lavorativa per la pensione di vecchiaia od anzianità, sia che la non previsione, nelle tabelle allegate al d.m. del 1964, della pensione di anzianità, istituita con legge successiva, non esclude che debba tenersi conto della relativa facoltà, con il conseguente rischio economico, e considerata, infine, l'applicabilità retroattiva delle Disposizioni del d.m. del 1981, ai sensi dell'art. 2 del medesimo, anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e non ancora definite. (Conf 9360/87, mass n 456525).*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, DM 27/01/1964, DM 19/02/1981

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)