Sez. U, Sentenza n. 10920 del 06/11/1997 (Rv. 509585 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) | Art. 32 R. D. L. n. 511 del 1946 - Rinvio alle norme disciplinanti l'istruzione nel procedimento penale - Carattere di rinvio recettizio al codice di procedura penale del 1930 e non a quello successivo - Sussistenza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE)
La disposizione di cui all'art. 32, comma terzo del regio decreto legislativo n. 511 del 1946, nel far richiamo alle norme disciplinanti l'istruzione nei procedimenti penali, contiene un rinvio recettizio al codice di procedura penale del 1930 (nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso con il quale si deduceva la violazione di disposizioni del codice di procedura penale vigente).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 32, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)