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Sez. U, Sentenza n. 5259 del 27/05/1998 (Rv. 515859 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sospensione del procedimento disciplinare - Conseguente all'instaurazione di un procedimento penale a carico dell'incolpato - Obbligatorietà - Dichiarazione di sospensione del procedimento disciplinare - Organo competente - Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione - Legittimazione - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515859-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Alla pendenza di un giudizio penale a carico di un magistrato consegue, obbligatoriamente, la sospensione del procedimento disciplinare già instaurato nei confronti del medesimo, giusto disposto dall'art. 28 del R.D. n. 511 del 1946, che opera un esplicito riferimento alla disposizione di cui all'art. 3 del codice di procedura penale del 1930 (il contenuto della quale, attesa la natura recettizia del rinvio operato dal citato art. 28, deve ritenersi parte integrante di quest'ultima norma, indipendentemente dalla successiva abrogazione dell'intero codice penale di rito), senza che, in contrario, possa invocarsi l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., nel testo in vigore dall'1 gennaio 1993. Il potere di disporre tale sospensione spetta al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione tutte le volte in cui il procedimento disciplinare si trovi nella fase della istruzione sommaria dinanzi a tale organo, considerato che il ricordato art. 3 cod. proc. pen. abr. attribuiva, genericamente, tale potere "all'autorità che procede disciplinarmente".

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 28, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 29, Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)