Sez. 3, Sentenza n. 5741 del 24/09/1986 (Rv. 448208 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE - ALL'APPARENTE RAPPRESENTANTE DEL CREDITORE - EFFICACIA LIBERATORIA - CONDIZIONI - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE - ALL'APPARENTE RAPPRESENTANTE DEL CREDITORE - EFFICACIA LIBERATORIA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Con riferimento al pagamento eseguito a mani dell'apparente rappresentante del creditore, l'efficacia liberatoria della solutio deve essere riconosciuta qualora sussista un rapporto di occasionalità necessaria tra le incombenze dell'accipiens ed il comportamento tenuto dal solvens che abbia fatto ragionevole affidamento sull'apparenza dei poteri esercitati dal primo, a meno che chi contesti l'efficacia a suo danno della situazione di apparenza giuridica fornisca la prova contraria della malafede della controparte che invoca la situazione apparente ovvero dimostri che l'affidamento della stessa sia stato determinato da colpa. (V 2524/81, mass n 413301; (V 5433/79, mass n 402017).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)