Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 27/04/1981 (Rv. 413301 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE - ALL'APPARENTE RAPPRESENTANTE DEL CREDITORE - EFFICACIA LIBERATORIA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE - ALL'APPARENTE RAPPRESENTANTE DEL CREDITORE - EFFICACIA LIBERATORIA - CONDIZIONI.*
Il pagamento effettuato a mani dell'apparente rappresentante del creditore puo conseguire efficacia liberatoria nei confronti del dominus, qualora sia riferibile - con rapporto, quanto meno, di occasionalita necessaria - alle incombenze dell'accipiens e sempre che colui che lo ha eseguito sia in grado di dimostrare di essere incorso in errore scusabile, per avere fatto ragionevole affidamento sull'apparenza dei poteri dell'accipiens stesso. (nella specie, alla stregua del surriportato principio, il supremo collegio ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito, che avevano riconosciuto efficacia liberatoria al pagamento, in favore di una societa, effettuato da un comune nelle mani del procacciatore d'affari della medesima, incaricato di ricevere i pagamenti da altro comune e presentatosi alla riscossione munito di delega). (V 3998/68, mass n 337575).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)