Sez. 2, Sentenza n. 2692 del 24/07/1968 (Rv. 335247 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE -CONCLUSIONI DELLE PARTI- ABBANDONO DA PARTE DEL DIFENSORE DI UN CAPO DI DOMANDA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - POTERI DELLA CASSAZIONE - VALUTAZIONE DEGLI ATTI - POSSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE -CONCLUSIONI DELLE PARTI- ABBANDONO DA PARTE DEL DIFENSORE DI UN CAPO DI DOMANDA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - POTERI DELLA CASSAZIONE - VALUTAZIONE DEGLI ATTI - POSSIBILITA.*
L'indagine diretta ad accertare se vi sia stato abbandono da parte del difensore, in Sede di precisazione delle conclusioni, di un capo di domanda - con l'effetto, puramente processuale, di precludere al giudice una statuizione sul medesimo - introduce in Sede decisoria un problema di corrispondenza fra chiesto e pronunziato. La correlativa valutazione circa lo svolgimento del mandato procuratorio - che consente al difensore la scelta della condotta di causa fino al limite di abbandono di un capo di domanda sul quale egli non ritenga sufficientemente sicura l'istruttoria, allo scopo di impedire la formazione di un giudicato pregiudizievole alla parte e di consentirle la possibilita di riproporlo in altra Sede- esorbita, quindi dalle questioni attinenti al merito della causa. Se pertanto, in Sede di legittimita, il ricorrente censuri la pronunzia del giudice di merito, per avere questi ritenuto non abbandonato un capo di domanda della controparte, la censura si risolve nel la denunzia di vizi in procedendo, e l'indagine della suprema Corte al riguardo non puo limitarsi all'esame critico del procedimento logico che abbia condotto il giudice a detto riconoscimento, ma deve estendersi alla diretta valutazione degli Atti acquisiti al processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)