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Sez. 2, Sentenza n. 4111 del 03/05/1996 (Rv. 497370 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE | Omessa riproposizione di domande ed istanze - Presunzione di rinuncia - Limiti - Motivazione dell'accertamento della rinuncia - Contenuto - Utilizzazione della comparsa conclusionale - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497370-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE

La omessa riproposizione, nella udienza di precisazione delle conclusioni, di una domanda formulata nel corso del giudizio implica una presunzione di abbandono della istanza non riproposta che, fondandosi sulla interpretazione della volontà delle parti, può essere vinta solo da specifici elementi sintomatici di una contraria volontà della parte, come nel caso in cui la domanda non riproposta si riconnetta strettamente a quella oggetto delle conclusioni; ne consegue che il giudice di merito che espressamente considera abbandonata una domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni può solo limitarsi, nella motivazione, ad evidenziare che la domanda non è stata riprodotta quando non vi siano elementi dai quali possa desumersi una contraria volontà della parte; questi elementi non possono, però, essere tratti dalla comparsa conclusionale che ha solo funzione di illustrare le conclusioni già presentate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)