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Sez. 6, Sentenza n. 49988 del 02/12/2004 Cc. (dep. 30/12/2004) Rv. 230230 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Trattato di estradizione con gli Stati Uniti d'America - Rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza favorevole all'estradizione - Condanna dell'estradando alle spese - Necessità - Previsione convenzionale sul carico delle spese alla Parte richiesta - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230230-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE

In tema di rapporti estradizionali con gli Stati Uniti d'America, disciplinati dal trattato 13 ottobre 1982, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, il rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'estradando avverso la decisione favorevole all'estradizione della Corte d'appello comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, a nulla rilevando la previsione dell'art. 21 del trattato medesimo, che fa carico, tra l'altro, alla Parte richiesta di "qualsiasi spesa riguardante l'arresto provvisorio, la richiesta di estradizione e i relativi procedimenti", in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente i rapporti tra le Parti contraenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/10/1982 art. 21, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)