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Sez. U, Sentenza n. 36541 del 26/06/2008 Cc. (dep. 24/09/2008) Rv. 240508 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello favorevole all'estradizione - Mancato accoglimento - Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240508-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

Il mancato accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'estradando contro la sentenza della corte di appello favorevole all'estradizione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Nella specie, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e si è astenuta dalla condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa per le ammende, sul rilievo dell'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in considerazione della condizione di straniero alloglotta del ricorrente e della scarna e non univoca elaborazione giurisprudenziale della materia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)