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Sez. 6, Sentenza n. 1110 del 04/12/1996 Ud. (dep. 06/02/1997) Rv. 206787 - 01

REO - ABITUALITÀ NEL REATO - RITENUTA DAL GIUDICE | Desunta dai precedenti - Natura e omogeneità dei reati - Criteri ex art. 133 cod. pen.
Stato
decisa il 1996-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206787-01

REO - ABITUALITÀ NEL REATO - RITENUTA DAL GIUDICE

In tema di dichiarazione di abitualità nel reato, la omogeneità della natura dei reati commessi, unitamente alla reiterazione della condotta commessa in tempi ravvicinati, può costituire elemento decisivo per essa dichiarazione e, perciò, la abitualità può essere desunta dai soli precedenti penali, tali da rilevare, in riferimento alle circostanze previste dall'art. 133 cod. pen., il motivo a delinquere, il carattere e la personalità del reo. Infatti, gli elementi indicati dalla norma su richiamata sono sufficienti da soli ad evidenziare fino a che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personalità del soggetto, mostrandone la capacità a delinquere e cioè l'attitudine nel reato commesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 103 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)