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Sez. L - , Sentenza n. 3222 del 09/02/2018 (Rv. 647398 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali - Equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale - Sussistenza - Condizioni - Indennità accessorie specifiche - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647398-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

L'equiparazione del personale chimico, biologo e veterinario degli Istituti zooprofilattici sperimentali al personale del Servizio sanitario nazionale, prevista dall'art. 2 della l. n. 97 del 1985, ed attuata con il d.P.R. n. 62 del 1986 sulla base di un'apposita tabella, comporta l'attribuzione del medesimo inquadramento, con il corrispondente stato giuridico ed economico, ma non si estende alle indennità accessorie riconosciute al personale del Servizio sanitario nazionale in ragione della specificità della prestazione professionale.

Riferimenti normativi: DPR 25/06/1983 num. 348 art. 40, DPR 25/06/1983 num. 348 art. 42, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 92, DPR 28/11/1990 num. 384 art. 110, Legge 07/03/1985 num. 97 art. 1, Legge 07/03/1985 num. 97 art. 2, DPR 08/07/1986 num. 662 art. 1, DPR 08/07/1986 num. 662 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)