diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 154 del 10/01/2003 (Rv. 559547 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Valutazione del fondo - Edificabilità di fatto - Potenzialità volumetrica del fondo - Rilevanza - Rilascio di concessione per minor volume - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559547-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Posto che ai fini della valutazione del fondo per la determinazione dell'indennità di esproprio l'edificabilità è un dato oggettivo che, partendo dalla compatibilità dello sfruttamento edilizio del fondo con le previsioni urbanistiche, può assumere diversi valori a seconda delle caratteristiche obiettive del fondo (cosiddetta edificabilità di fatto), che giocano un ruolo integrativo rispetto all'edificabilità legale, il conseguimento di concessione edilizia per una volumetria minore alla potenzialità edificatoria del fondo, dipendente dalle scelte contingenti del proprietario, non può di per sè assumere valore indicativo per la concreta determinazione, né tanto meno derogatorio, rispetto alla potenzialità edificatoria in astratto (nella specie si è ritenuta illogicamente motivata la sentenza che ai fini del calcolo dell'indennità aveva ridotto ad un quinto il valore del fondo desumibile dalla cubatura massima consentita da quella determinata superficie, per il semplice fatto che il proprietario aveva richiesto una concessione per uno sfruttamento edilizio limitato del fondo).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)