Sez. 1, Sentenza n. 3748 del 15/03/2001 (Rv. 544776 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Valutazione dell'immobile - Criteri indicati dal c.t.u. - Decisione in difformità dagli stessi - Obbligo di motivazione - Portata.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In sede di opposizione alla stima dell'immobile espropriato ai fini della liquidazione della indennità di esproprio, i criteri adottati dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante, e possono legittimamente essere disattesi attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali nonché congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare in particolare gli elementi probatori e quelli logico - giuridici ed i criteri di valutazione ritenuti idonei a giustificare una decisione contrastante con il parere del c.t.u. In tale prospettiva, non è corretta la decisione che si discosti dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio alla stregua del rilievo che esse si riferiscono al valore dell'immobile negli anni precedenti quelli del decreto ablativo, senza che sia accertato se ed in quale misura si sia effettivamente registrato nella zona un incremento del valore degli immobili - essendo inidoneo a palesare l'indice di aumento recepito nella decisione il generico rinvio alla necessaria rivalutazione del valore accertato dal c.t.u. nel quinquennio precedente -, ovvero che assuma quale dato di comparazione il criterio adottato da altra decisione relativa ad un terreno contiguo e perciò ritenuto di caratteristiche analoghe, decisione gravata di ricorso per cassazione, e, quindi, "sub iudice", proprio per aver fatto riferimento, nel disattendere le valutazioni del c.t.u., alla "naturale lievitazione" dei prezzi degli immobili nel corso degli anni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)