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Sez. 1, Sentenza n. 6702 del 10/07/1998 (Rv. 517064 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Azione - Prescrizione - Atti interruttivi - Missiva dell'espropriante al proprietario inserentesi nelle trattative per addivenire alla cessione volontaria del suolo - Efficacia interruttiva dell'azione per il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517064-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nell'ipotesi in cui tra occupante legittimo del suolo per finalità espropriative e proprietario del suolo stesso siano intervenute trattative per addivenire alla cessione volontaria del bene, l'eventuale missiva con la quale il primo si rivolge al secondo per invitarlo a stipulare il menzionato atto di cessione non ha efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione risarcitoria spettante al privato per l'occupazione acquisitiva del fondo stesso. Tale missiva si inserisce, infatti, tra le trattative, le proposte, le concessioni e le rinunzie a scopo transattivo di una delle parti, le quali, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della fondatezza della pretesa avversaria e non rappresentando, pertanto, un riconoscimento (anche solo implicito) del diritto altrui, non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né integrano gli estremi della rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, non costituendo fatti incompatibili in via assoluta con la volontà di avvalersi di tale causa estintiva del diritto altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)