Sez. 3, Sentenza n. 5948 del 02/07/1997 (Rv. 505673 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Trattative di bonario componimento della vertenza, concessioni, rinunzie a scopo transattivo - Funzione interruttiva del decorso del termine di prescrizione - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Le trattative per comporre bonariamente una vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunzie a scopo transattivo di una delle parti, se non raggiungano l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione, totale o parziale, della fondatezza della pretesa avversaria e non rappresentando, pertanto, un riconoscimento, anche solo implicito, del diritto altrui (giusto disposto dell'art. 2944 cod. civ.), non possono avere efficacia interruttiva della prescrizione, né integrare gli estremi della rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, non costituendo fatti incompatibili in via assoluta (senza, cioè, possibilità di diverse interpretazioni) con la volontà di avvalersi di tale causa estintiva del diritto altrui, così come richiesto dall'art. 2937, comma terzo, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)