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Sez. L, Sentenza n. 3169 del 14/03/1992 (Rv. 476280 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - In genere | Inabilità ex art. 2 legge n. 222 del 1984 - Estremi - Possibilità da parte dell'assicurato di prendersi cura della propria persona e della propria casa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476280-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - In genere

L'inabilità richiesta ai fini del riconoscimento della pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 (revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), pur essendo radicata esclusivamente su fattori biologici, postula la permanente ed assoluta impossibilità - a causa d'infermità o difetto fisico o mentale - di svolgere non già una qualunque attività ma una "qualsiasi attività lavorativa", e, pertanto, non può essere esclusa per la sola circostanza che l'infermità riscontrata consenta tuttavia al soggetto di prendersi cura della propria persona e della propria casa.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)