Sez. L, Sentenza n. 9487 del 11/11/1994 (Rv. 488541 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Inabilità richiesta per la pensione relativa - Estremi - Possibilità di svolgere un'attività lavorativa nel proprio ambiente familiare - Insufficienza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO
L'inabilità richiesta ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità prevista dall'art. 2 della legge n. 222 del 1984 presuppone la permanente ed assoluta impossibilità di svolgere non già una qualunque attività, ma un'attività lavorativa, e non può essere quindi esclusa dal solo fatto che l'infermità accertata consenta all'assicurato di svolgere una certa attività lavorativa nel proprio ambiente familiare.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)