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Sez. 5, Sentenza n. 13014 del 12/12/2023 Ud. (dep. 28/03/2024) Rv. 286112-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE | Art. 519, comma 1, cod. proc. pen. - Modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Natura processuale - Sussistenza - Retroattività della legge più favorevole - Esclusione - Principio "tempus regit actum" - Applicazione.
Stato
decisa il 2023-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286112-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE

La disposizione di cui all'art. 519, comma 1, cod. proc. pen., come modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), ha natura processuale, con la conseguenza che, in assenza di una norma transitoria, la sua applicazione alle fattispecie anteriori alla riforma non è regolata dal principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole, ma dal criterio generale "tempus regit actum".

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 com. 1, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)