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Sez. 5, Sentenza n. 35588 del 03/04/2017 Ud. (dep. 19/07/2017) Rv. 271207 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE | Successione di leggi nel tempo - Retroattività della norma più favorevole - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271207-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE

In tema di successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio di retroattività della legge più favorevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la citazione diretta a giudizio dell'imputato del reato di "stalking" commesso prima della modifica normativa che, aumentando il limite edittale della pena, ha introdotto la necessità dell'udienza preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Costituzione art. 25 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)