Sez. 6, Ordinanza n. 2103 del 10/06/1999 Cc. (dep. 12/07/1999) Rv. 214118 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE | Tra il Tribunale e il G.I.P. relativo allo stato di custodia cautelare dell'imputato - Ammissibilità - Fattispecie.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE
Una volta che il tribunale della libertà ha adottata nel termine stabilito dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. la decisione, depositando il dispositivo, il procedimento è chiuso e definito, ancorché non sia stata depositata la motivazione nel termine di cui all'art. 128, e le parti non possono più articolare nuove richieste o modificare quelle proposte né il giudice può modificare la decisione adottata.(Fattispecie in tema di conflitto tra Gip e Tribunale del riesame in ordine alla competenza a provvedere circa la inefficacia della custodia cautelare sopravvenuta al predetto deposito, risolto dalla Suprema Corte con l'attribuzione della competenza al Gip).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)