Sez. 1, Sentenza n. 3568 del 16/06/1998 Cc. (dep. 13/08/1998) Rv. 211271 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Termine di dieci giorni per la decisione previsto a pena di inefficacia del provvedimento coercitivo - Deposito del solo dispositivo - Sufficienza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure di coercizione personale, non si ha caducazione automatica del provvedimento qualora entro i dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale depositi il dispositivo della decisione assunta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)