Sez. 1, Sentenza n. 23330 del 15/04/2003 Cc. (dep. 27/05/2003) Rv. 224602 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari in favore dei cd. collaboratori di giustizia - Presupposti per la concessione - Redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione - Collaborazione già ultimata alla data di entrata in vigore della sua previsione - Necessità del verbale - Esclusione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione di benefici penitenziari in favore dei cd. collaboratori di giustizia non è richiesta la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, qualora quest'ultima si sia integralmente esaurita prima dell'entrata in vigore della legge n. 45 del 2001, che ha previsto la necessità di redazione del predetto verbale per coloro la cui collaborazione non fosse ancora cominciata o, pur cominciata, fosse ancora in corso. (Nella specie, si è ritenuto che il parere della DNA, il quale recepiva quello della DDA territorialmente competente, ampio e dettagliato in ordine ai contenuti della collaborazione prestata e da tempo ultimata, fosse ampiamente sufficiente a giustificare la concessione della detenzione domiciliare al collaboratore)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies com. 3, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)