Sez. 1, Sentenza n. 51501 del 08/10/2019 Cc. (dep. 20/12/2019) Rv. 277868 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Reati ostativi cd. di prima fascia - Collaborazione con la giustizia ovvero impossibilità od irrilevanza della medesima - Decisione preliminare - Valutazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica - Necessità - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di riconoscimento dei benefici penitenziari a detenuti in espiazione di pena per reati ostativi cd. di prima fascia ai sensi dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non sussiste la necessità, ai fini della decisione preliminare in ordine all'avvenuta collaborazione con la giustizia o all'impossibilità od irrilevanza della medesima, di acquisire la valutazione, prescritta dal comma 2 del medesimo articolo, del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione, giacché tale valutazione riguarda soltanto la successiva decisione concernente la concedibilità, in concreto, del beneficio richiesto, con riferimento alla sussistenza o meno di collegamenti con la criminalità organizzata e, più in generale, agli elementi relativi alla meritevolezza del beneficio stesso.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)