Sez. 5, Sentenza n. 8749 del 09/06/1999 Ud. (dep. 08/07/1999) Rv. 214651 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Mancata ottemperanza all'ordine di depositare i bilanci e le scritture contabili - Rituale comunicazione della sentenza - Equipollenti - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
La mancata ottemperanza all'ordine del Tribunale di depositare i bilanci e le altre scritture contabili entro ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (artt. 16 e 220 L.F.) presuppone l'avvenuta rituale comunicazione di questa al fallito, con l'esclusione di ogni equipollente. (Nella specie la Corte ha ritenuto erronea la decisione dei giudici di merito i quali anziché procedere all'accertamento dell'avvenuta rituale notifica al fallito della sentenza dichiarativa di fallimento, aveva basato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 220 L.F. sulla presunzione di conoscenza fondata sulla circostanza della presentazione spontanea al curatore).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 220, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)