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Sez. 5, Sentenza n. 40816 del 30/06/2005 Ud. (dep. 10/11/2005) Rv. 232801 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Mancata ottemperanza all'ordine di depositare i bilanci e le scritture contabili - Rituale comunicazione della sentenza - Equipollenti - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232801-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

La mancata ottemperanza all'ordine del Tribunale di depositare i bilanci e le altre scritture contabili entro ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento presuppone l'avvenuta rituale comunicazione di questa al fallito, con l'esclusione di ogni equipollente. (Nella specie la Corte ha ritenuto erronea la decisione dei giudici di merito i quali anzichè procedere all'accertamento dell'avvenuta rituale notifica al fallito della sentenza dichiarativa di fallimento, aveva basato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 220 L. Fall. sulla presunzione di conoscenza fondata sulla circostanza che non risultava provata la mancata notifica).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)