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Sez. 3, Sentenza n. 21352 del 25/07/2025 (Rv. 675948-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Discussione ex art. 379 c.p.c. - Modifica delle conclusioni del P.M. rispetto a quelle della memoria ex art. 378 c.p.c. - Richiesta di termine a difesa delle parti - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675948-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE

In tema di giudizio di cassazione, ove il Pubblico Ministero, in sede di discussione ex art. 379 c.p.c., abbia modificato le proprie conclusioni rispetto a quelle rassegnate nella memoria ex art. 378 c.p.c., è inammissibile la richiesta di un termine a difesa delle altre parti, dal momento che tale modifica non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, in quanto esse sono chiamate a svolgere le proprie difese successivamente al P.M., avendo, pertanto, modo di replicargli nell'ambito di un'udienza di discussione prevista dal codice di rito come necessariamente destinata ad esaurirsi in un unico contesto.

Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis com. 1, Legge 25/10/2016 num. 197 art. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)