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Sez. 5 - , Sentenza n. 6033 del 28/02/2023 (Rv. 667099 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Udienza pubblica - Art. 379 c.p.c. vigente "ratione temporis" - Memorie scritte del ricorrente - Possibilità di deposito dopo la discussione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667099-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE

Nel giudizio di cassazione, l'art. 379 c.p.c., così come novellato dall'art. 1 bis, comma 1, lett. d) n. 2, del d.l. n. 168 del 2016 (conv. dalla l. n. 197 del 2016 ed applicabile ai ricorsi depositati successivamente alla sua entrata in vigore), ha escluso la possibilità di depositare osservazioni scritte all'esito della pubblica udienza, che, ove dirette a confutare non le conclusioni del P.M., come previsto dalla norma previgente, ma le affermazioni rese dalla controparte durante la discussione, si pongono anche in contrasto con il divieto di repliche, stabilito nella stessa disposizione e rimasto fermo con la novella.

Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis lett. D.2, Legge 25/10/2016 num. 197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)