Sez. 6, Sentenza n. 855 del 13/12/1971 Ud. (dep. 08/02/1972) Rv. 120104 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - DINIEGO DEL BENEFICIO IN RELAZIONE A CONDANNA RIPORTATA ALL'ESTERO - POSSIBILITA.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - DINIEGO DEL BENEFICIO IN RELAZIONE A CONDANNA RIPORTATA ALL'ESTERO - POSSIBILITA.*
Il giudice, nell'Esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla legge di concedere o negare la sospensione condizionale della pena, deve, per accertare se possa presumersi che il colpevole si asterra dal commettere ulteriori reati, fare riferimento, per il disposto dell' art 164 prima parte cod pen, alle circostanze indicate nell'art 133 del codice predetto, fra cui e compresa la capacita a delinquere del reo, che va desunta, oltre che dai precedenti penali, anche dalla condotta tenuta da costui anteriormente al reato. Ne consegue che, allorche viene effettuata l'integrale valutazione della personalita del reo, al fine della concessione o del diniego del beneficio, ben possono tenersi presenti le sentenze di condanna, pronunziate all'estero e non riconosciute in Italia, non quali precedenti penali, ma quali elementi indicativi della condotta tenuta da costui prima del reato. (V 117421, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)