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Sez. 4, Sentenza n. 1703 del 15/01/1990 Ud. (dep. 08/02/1990) Rv. 183250 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SENTENZA PENALE STRANIERA NON RICONOSCIUTA - OSTATIVITÀ ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183250-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SENTENZA PENALE STRANIERA NON RICONOSCIUTA - OSTATIVITÀ ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Se è vero che la sentenza penale straniera, non avente efficacia giuridica in Italia perché non formalmente riconosciuta, non può assumere rilievo quale precedente penale ostativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è altresì vero che il giudice di merito, nell'Esercizio del potere discrezionale, conferitogli dalla legge, di negare o concedere il predetto beneficio, deve valutare la capacità a delinquere del reo, desumendola da tutti gli elementi indicativi della condotta da questi tenuta prima del reato: tra tali elementi non possono non essere considerate - per il loro valore negativo - le sentenze di condanna pronunziate all'estero. (Conf mass n 177791; (Conf mass n 138602; (Conf mass n 120104; (Conf mass n 099514).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)