Sez. 6, Sentenza n. 3396 del 22/09/2000 Cc. (dep. 07/11/2000) Rv. 217319 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - REVOCA E SOSTITUZIONE | Mancato arrivo degli atti previsti dall'art. 700 cod. proc. pen. nel termine di quaranta giorni alla autorità giudiziaria procedente - Revoca della misura - Esclusione - Arrivo nel termine di tali atti al Ministero degli esteri o al Ministero della giustizia - Sufficienza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - REVOCA E SOSTITUZIONE
La misura cautelare provvisoria emessa dalla corte d'appello a seguito della domanda di estradizione dello Stato estero e della richiesta motivata del Ministro della giustizia deve essere revocata, a norma dell'art. 715 comma 6 cod. proc. pen., se entro quaranta giorni - decorrenti dalla comunicazione allo Stato richiedente dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva - non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'art. 700 cod. proc. pen.; non è pertanto previsto dalla norma citata che, entro il suddetto termine, la documentazione pervenga anche all'autorità giudiziaria, atteso che essa ha soltanto il compito di controllo dalla sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 715, e atteso altresì che l'art. 16 della Convenzione europea di estradizione, ratificata con legge n. 300 del 1963, fissa in 40 giorni il termine massimo dell'arresto provvisorio ove non pervenga nel frattempo la domanda di estradizione all'"autorità competenti", autorità che l'art. 715 identifica, appunto, in quelle politiche (ossia il Ministro degli esteri o quello della giustizia) e non nell'autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 700, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)