Sez. 6, Sentenza n. 9092 del 23/11/2012 Cc. (dep. 25/02/2013) Rv. 254380 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Misure cautelari - Termine di quaranta giorni - Caducazione - Effettiva scarcerazione dell'estradando - Necessità - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
In tema di estradizione per l'estero, la revoca della misura cautelare allo scadere del termine massimo di quaranta giorni decorrente dall'arresto provvisorio impone l'effettiva liberazione dell'estradando, a nulla rilevando la possibilità di un successivo arresto dopo che la domanda di estradizione sia pervenuta ai sensi dell'art. 16, comma quinto, Convenzione europea di estradizione. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità turche).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)