Sez. L, Sentenza n. 20838 del 29/09/2009 (Rv. 609828 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Diritti quesiti - Conseguente non modificabilità da parte di successivi contratti collettivi - Presupposti - Prestazioni già rese - Rapporto o fase di rapporto già esaurita - Situazioni future o in via di consolidamento - Disciplina diversa da parte di contratti collettivi successivi - Possibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
Nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto al lavoratore differenze retributive sulla base di una componente fissa della retribuzione, soppressa dalla contrattazione aziendale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 04/07/1991, Contr. Coll. 09/06/1998, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)