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Sez. 3 - , Ordinanza n. 35475 del 02/12/2022 (Rv. 666280 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITA' | Esecuzione di opere in violazione di normativa edilizia - Miglioramenti indennizzabili in base agli artt. 16 e 17 della l. n. 203 del 1982 - Condizioni - Sanabilità della violazione - Onere probatorio.
Stato
decisa il 2022-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666280-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITA'

In tema di contratti agrari, l'affittuario che abbia eseguito sul fondo del locatore opere non conformi alla normativa edilizia ha diritto all'indennizzo per i miglioramenti, in base agli artt. 16 e 17 della l. n. 203 del 1982, purché alleghi e dimostri che le opere irregolari siano sanabili e che sia stata attivata tempestivamente la pratica per il conseguimento della sanatoria da parte delle autorità preposte.

Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1651

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)