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Sez. 3 - , Ordinanza n. 3408 del 13/02/2018 (Rv. 647600 - 02)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Esecuzione di opere in violazione di normativa edilizia - Miglioramenti indennizzabili in base agli artt. 16 e 17 della l. n. 203 del 1982 - Condizioni - Sanabilità della violazione - Necessità.
Stato
decisa il 2018-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647600-02

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ

In tema di contratti agrari, l'affittuario che abbia eseguito sul fondo del locatore opere non conformi alla normativa edilizia ha diritto all'indennizzo per i miglioramenti, in base agli artt. 16 e 17 della l. n. 203 del 1982, a condizione che la irregolarità urbanistica sia sanabile e che, quindi, l'incremento di valore del fondo si possa realizzare, con la sanatoria, come nel caso di manufatto conforme alle autorizzazioni.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)