Sez. 1, Sentenza n. 947 del 03/02/1987 (Rv. 450577 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINI - DECORRENZA - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - NOTIFICA DELLA DECISIONE - NECESSITÀ - COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINI - DECORRENZA - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - NOTIFICA DELLA DECISIONE - NECESSITÀ - COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*
Con riguardo al ricorso per Cassazione contro decisione della commissione tributaria centrale, l'applicabilità del termine breve di sessanta giorni, in luogo di quello annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., richiede, a norma dell'art. 326 cod. proc. civ., la notifica della decisione medesima (da eseguirsi, nei confronti della amministrazione, in osservanza dell'art. 11 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 e successive modificazioni), mentre resta in proposito irrilevante la comunicazione del dispositivo di cui all'art. 38 terzo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (nel testo fissato dall'art. 25 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739). (V 5590/84, mass n 437269; (V 2440/84, mass n 434471).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)