Sez. 1, Sentenza n. 2440 del 16/04/1984 (Rv. 434471 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE - DECORRENZE - MERA COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE - DECORRENZE - MERA COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*
In Mancanza di espressa previsione e regolamentazione nel d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il ricorso per Cassazione avverso le decisioni della commissione tributaria centrale, esperibile ai sensi dell'art. 111 cost., resta assoggettato in tutto e per tutto, anche per quanto attiene al dies a quo della sua proposizione, alle ordinarie norme del codice di rito, con la conseguenza che il termine di sessanta giorni di cui all'art. 325 cod. proc. civ. si applica solo quando vi sia stata notificazione per intero del provvedimento impugnato, non essendo a tal fine idonea la notificazione o comunicazione del solo dispositivo, ed in Mancanza di quella notificazione si applica il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione della decisione. (Conf 2446/83, mass n 427311; (Conf 3442/82, mass n 421418; (Conf 2108/82, mass n 419983; (Conf 813/82, mass n 418628).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)