Sez. 2, Sentenza n. 5128 del 21/12/1981 Ud. (dep. 22/05/1982) Rv. 153775 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - RILEVAMENTO DI IMPRONTE PLANTARI - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ARTT. 304 BIS, TER, QUATER COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - RILEVAMENTO DI IMPRONTE PLANTARI - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ARTT. 304 BIS, TER, QUATER COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.*
Le indagini di polizia giudiziaria, concernenti il rilevamento delle impronte plantari lasciate sul luogo del reato, si concretano in attività di osservazione e di descrizione, da cui esula ogni valutazione critica dei dati raccolti. Non sono pertanto soggette al regime garantistico degli artt. 304 bis, ter e quater cod. proc. pen., poiché non possono essere equiparate alle perizie. (Conf mass n 152085, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 221, Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)