Sez. 2, Sentenza n. 1954 del 20/07/1966 (Rv. 323790 - 01)
DONAZIONE - REVOCA DELLA DICHIARAZIONE - DONAZIONE A PERSONA GIURIDICA - NOTIFICAZIONE AL DONANTE DELLA DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA AD ACCETTARE - IRREVOCABILITA DELLA DICHIARAZIONE - DONAZIONE IN FAVORE DI ENTE ECCLESIASTICO - APPLICABILITA.*
DONAZIONE - REVOCA DELLA DICHIARAZIONE - DONAZIONE A PERSONA GIURIDICA - NOTIFICAZIONE AL DONANTE DELLA DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA AD ACCETTARE - IRREVOCABILITA DELLA DICHIARAZIONE - DONAZIONE IN FAVORE DI ENTE ECCLESIASTICO - APPLICABILITA.*
Anche in relazione alle donazioni in favore di enti ecclesiastici, l'irrevocabilita della dichiarazione del donante consegue alla notificazione, nei suoi confronti, della domanda diretta all'autorita governativa per ottenere l'autorizzazione ad accettare la donazione, poiche la norma particolare dettata per gli enti ecclesiastici dall'art. 11 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e stata tacitamente abrogata dalla disposizione innovatrice dell'art. 782 cod.civ.. (Conf. 2811-61 - 65-56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)