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Sez. 2, Sentenza n. 1054 del 07/04/1972 (Rv. 357430 - 01)

DONAZIONE - ACCETTAZIONE - REVOCA - DONAZIONI AD ENTI ECCLESIASTICI - ART 782 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357430-01

DONAZIONE - ACCETTAZIONE - REVOCA - DONAZIONI AD ENTI ECCLESIASTICI - ART 782 COD CIV - APPLICABILITA.*

In tema di revoca di donazione fatta a persona giuridica, l'art 782 cod civ, che ha abrogato per incompatibilita la disciplina speciale dettata dall'art 11 della legge 27 maggio 1929 n 848, si applica anche alle donazioni effettuate in favore di enti ecclesiastici, sicche il donante non puo revocare la sua dichiarazione soltanto dopo che dall'ente ecclesiastico gli sia stata notificata la domanda diretta ad ottenere dall'autorita governativa l'autorizzazione ad accettare. (V 1973'67 mass n 328974; 1654'66 massima n 323790).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 848 art. 11, Cod. Civ. art. 782

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)