Sez. 5, Sentenza n. 433 del 10/01/2013 (Rv. 624788 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Conto corrente bancario - Interposizione reale di persona - Redditi percepiti dall'interposto - Riferibilità all'interponente - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Il titolare di un conto corrente bancario si presume, ai fini fiscali, possessore dei redditi rappresentati dalle somme ivi versate, a nulla rilevando che quelle somme siano di fatto nella disponibilità di un terzo (nella specie, il coniuge del correntista) in virtù di un accordo tra i due che, in quanto costituente una interposizione reale, è inopponibile ai terzi, ivi compreso l'erario.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)