Sez. 5, Sentenza n. 23620 del 11/11/2011 (Rv. 619974 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Canoni e frutti civili provenienti da immobile oggetto di sequestro giudiziario - Redditi nella titolarità dell'intestatario - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Imposizione fiscale a carico del solo custode - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di IRPEF, l'intestatario di un immobile sottoposto a sequestro giudiziario non può considerarsi titolare di alcun reddito proveniente dall'immobile in questione, poiché i canoni, ed in generale tutti gli altri frutti civili, sono nella disponibilità del custode, ai sensi dell'art. 560 cod. proc. civ., richiamato dal successivo art. 676, e l'obbligo legale di rendiconto, prescritto a carico del custode dall'art. 593 cod. proc. civ., impone l'esclusione di tali frutti dalla base imponibile dell'intestatario medesimo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 a tenore del quale "l'imposta si applica sul reddito complessivo netto del soggetto, formato.. da tutti i redditi posseduti". (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato un avviso di accertamento in relazione all'omessa contabilizzazione da parte del proprietario di canoni locativi, riscossi dal custode dell'immobile sottoposto a sequestro giudiziario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Proc. Civ. art. 593, Cod. Proc. Civ. art. 676, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)