Sez. 1, Sentenza n. 2076 del 26/02/1998 (Rv. 513039 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Poteri del tribunale fallimentare - Portata - Rapporti fra il decreto di decisione del reclamo e l'originario provvedimento del giudice delegato - Loro assimilabilità a quelli sussistenti, nei procedimenti contenziosi ordinari, fra le sentenze di secondo e di primo grado - Conseguenze in tema di ricorso per Cassazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Il Tribunale fallimentare, quando decide, ex art. 23 della legge fallimentare, sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato, ha la stessa latitudine di poteri, strumentali e finali, del primo giudice, del quale può confermare, modificare o revocare nel merito i provvedimenti, stabilendosi, tra la decisione di esso giudice di seconda istanza e quella precedente, relazioni non diverse da quelle che intercorrono rispettivamente tra sentenze di secondo grado e quelle di primo grado nei procedimenti contenziosi ordinari.Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui il Tribunale si limiti, formalmente, ad adottare una pronuncia di rigetto del reclamo, il ricorso per Cassazione successivamente (quando ammissibile) proposto abbia ad oggetto non già l'originario provvedimento del giudice delegato, ma il decreto emesso dal Tribunale, il quale si sostituisce al primo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)