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Sez. 1, Sentenza n. 2649 del 22/03/1999 (Rv. 524406 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI | Vendita di mobili ad offerte private - Natura - Regime giuridico - Speciale ipotesi di risoluzione del contratto ex art. 1385, secondo comma, cod.civ. - Presupposti - Inadempimento di non lieve importanza - Applicabilità alla predetta vendita in caso di prestazione di garanzia non (pienamente) conforme a quella prescritta dal giudice delegato - Indagine sulla serietà della garanzia prestata - Necessità - Sussistenza - Controllo di tale valutazione da parte del tribunale fallimentare - Ammissibilità - Poteri di detto organo in sede di reclamo - Verifica della sola legittimità del provvedimento impugnato - Esclusione - Estensione del controllo al merito - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524406-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI MOBILI

La vendita ad offerte private, prevista dall'art. 106 della legge fallimentare per la liquidazione di beni mobili facenti parte dell'attivo fallimentare, è caratterizzata dalla utilizzazione di un atto di autonomia privata, quale la vendita, per la realizzazione di un trasferimento coattivo, nell'ambito e per le finalità della procedura concorsuale. Essa è, pertanto, soggetta alla disciplina generale dei contratti, salvo che per gli aspetti più strettamente correlati alle finalità del processo esecutivo. Ne consegue l'applicabilità, ai fini della pronuncia di decadenza dell'aggiudicatario (e conseguente incameramento della cauzione), nella ipotesi di prestazione di garanzia per il pagamento del saldo della vendita non conforme a quella prescritta dalla ordinanza di autorizzazione alla vendita stessa, dell'art. 1385, secondo comma, cod.civ., il quale configura una speciale ipotesi di risoluzione del contratto, la cui operatività presuppone, peraltro, che l'inadempimento della controparte sia non solo colpevole, ma anche " di non scarsa importanza", avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Pertanto, la predetta pronuncia di decadenza richiede la previa verifica che le difformità riscontrate rispetto ai requisiti prescritti fossero tali da compromettere gli interessi della controparte, e che la garanzia offerta dall'aggiudicatario fosse effettivamente inidonea a salvaguardare le ragioni dei creditori. La valutazione in tal senso operata dal giudice delegato è suscettibile di apprezzamento da parte del tribunale fallimentare. Ed infatti, il controllo che questo compie, in sede di reclamo, ex art. 23 della legge fallimentare, avverso i provvedimenti del giudice delegato, non è limitato alla verifica della legittimità degli stessi, ma si estende anche al merito delle valutazioni effettuate dal primo giudice. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso proposto avverso la decisione di un tribunale fallimentare che aveva ritenuto di non poter sindacare, trattandosi di questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento dell'organo che aveva proceduto alla liquidazione, il decreto con il quale il giudice delegato aveva dichiarato la decadenza dell'aggiudicatario di una quota del capitale sociale di una società fallita - ed il conseguente incameramento della cauzione - perché la garanzia dallo stesso prestata non era conforme, dal punto di vista soggettivo, a quella richiesta nella ordinanza di vendita, che aveva previsto una fideiussione rilasciata da un primario istituto di credito, e non da una società finanziaria, iscritta nell'albo previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385, come quella prodotta dall'aggiudicatario).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)