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Sez. 6, Sentenza n. 18150 del 19/02/2003 Ud. (dep. 16/04/2003) Rv. 225250 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Irreperibilità del teste - Impossibilità di natura oggettiva per la formazione della prova in contraddittorio - Sussistenza - Valutazione del giudice.
Stato
decisa il 2003-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225250-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

L'utilizzazione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni accusatorie rese dal testimone irreperibile, qualora la sua irreperibilità non sia conseguenza di una scelta volontaria per sottrarsi all'esame da parte dell'imputato, rientra nella previsione dell'art. 111 comma 5 Cost. che, in presenza di accertata impossibilità di natura oggettiva, deroga al principio costituzionale che garantisce la possibilità del contraddittorio in dibattimento, per cui la valutazione del giudice sulla mancata presenza del testimone deve fondarsi su un rigoroso e approfondito accertamento, dovendo escludersi che costituisca idonea prova dell'irreperibilità una verifica burocratica, che prenda semplicemente atto del difetto di notificazione o che si limiti alle risultanze anagrafiche.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)