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Sez. 1, Sentenza n. 24102 del 30/04/2001 Ud. (dep. 13/06/2001) Rv. 219918 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione -Irreperibilità del teste - Impossibilità di natura oggettiva per la formazione della prova in contraddittorio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219918-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

A norma dell'art.512 cod. proc. pen.(lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione), anche dopo la modifica dell'art.111 della Costituzione, possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini, qualora lo stesso, per cause imprevedibili al momento della suo esame, risulti irreperibile, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dal citato art.111 della Costituzione.(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'irreperibilità dei testi fosse prevedibile per la sola circostanza che gli stessi fossero cittadini extracomunitari).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)